Gratuito Patrocinio

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Gratuito Patrocinio:  L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e nella volontaria giurisdizione.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per la impugnazione. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e per ragioni altrui. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato l’ammissione al patrocinio ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Condizioni per l’ammissione:

Reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.

Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato 

– i cittadini italiani

– gli stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo – gli apolidi

– gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

La domanda, in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo ove:

– ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo

– ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato

– ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido; o dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata a.r. allegando fotocopia del documento.

Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda

– valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità

– emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:

– accoglimento della domanda

– non ammissibilità della domanda

– rigetto della domanda

– trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione

L’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

L’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

MODULISTICA:

Alle istanze di ammissione al beneficio si allegano i seguenti documenti, anche se la situazione può variare da caso a caso:

  • certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza del richiedente (da fare presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza);
  • copia del tesserino attributivo del codice fiscale del richiedente (in mancanza, si può portare anche copia della nuova tessera sanitaria, che indica anche il codice fiscale del titolare);
  • copia del tesserino attributivo del codice fiscale o copia della nuova tessera sanitaria di tutti gli altri membri della famiglia (*);
  • copia di un documento di identità (carta d’identità, patente di guida), del solo richiedente;
  • copia del modello CUD relativo all’anno precedente dell’interessato e di tutti gli altri membri della famiglia (*); in mancanza di CUD, per assenza di reddito nell’anno precedente, occorre presentare: autodichiarazione dell’interessato attestante la mancanza di reddito con riferimento all’anno precedente (vi forniremo noi il modello);
  • se l’interessato è uno straniero, cittadino di un paese non appartentente all’Unione Europea, occorre (art. 79, ultimo comma, DPR cit.) anche: certificazione dell’Ambasciata o del Consolato del Paese di appartenenza circa la mancanza di beni intestati nel paese di origine, da richiedersi alle Autorità consolari estere aventi sede in Italia (ad es. se marocchino occorre interpellare il Consolato Marocchino a Roma, Milano o Bologna);

nei procedimenti penali: il certificato penale (non “dei carichi pendenti”).
(*) per “famiglia” si intendono tutte le persone che risultano sul certificato di stato di famiglia, anche se non parenti. Quindi non rilevano eventuali parenti che vivono oramai altrove, come ad esempio figli già usciti di casa, mentre rilevano persone che non hanno rapporti di parentela con il richiedente ma convivono con lui. Le copie del codice fiscale o tessera sanitaria vanno portate anche per tutti i figli, anche se minorenni o addirittura lattanti.